Statuto dell'Associazione


Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione “SHANKORE”

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in San Leo (RN), Via Strada Leontina, 281; non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L’associazione “SHANKORE” è una libera Associazione apolitica ed apartitica, non avente fini di lucro. Essa fonda la propria azione ispirandosi ai principi di cooperazione e solidarietà verso le popolazioni più sfavorite del mondo, in particolar modo verso la popolazione Etiope, e nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa.
Persegue finalità di solidarietà sociale, tutela dei diritti civili e sociali delle comunità bisognose ed ha come scopo principale quello di mettere le proprie energie culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità e singoli che si trovino in una reale situazione di bisogno, anche attraverso il coinvolgimento del nostro territorio, mediante una attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo.
Le attività sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Tutti potranno collaborare in base alle capacità ed attitudini personali nonché in base alle proprie disponibilità economiche.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Possono essere solo rimborsate dall’organizzazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata.

L’Associazione promuove e cura qualunque attività ritenuta idonea per il raggiungimenti degli scopi enunciati. In particolare, l’Associazione si muove nei seguenti ambiti:
Studiare, progettare e realizzare opere di sviluppo in cooperazione con le popolazioni che ne beneficeranno;
Collaborare, mettere a disposizione delle popolazioni in situazione di bisogno, che lo richiederanno, volontari, aiuti alimentari, tecnologici ed economici;
Sostenere progetti e microprogetti in favore delle popolazioni svantaggiate, in particolar modo del popolo Etiope;
Promuovere e organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, raccolte di fondi e manifestazioni culturali, o partecipare, ad esse, con propri associati;
Assistere, anche economicamente, nei limiti delle proprie possibilità, le singole comunità che intendono affrontare programmi di educazione e riabilitazione dei bambini bisognosi mediante l’adozione a distanza;
Organizzare campi lavoro e diffondere forme di turismo responsabile;
Sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo anche attraverso divulgazione di materiale editoriale (libri, riviste, volantini ecc.)


L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- Soci benemeriti: coloro che all’atto della loro adesione effettuano versamenti all’Associazione ritenuti di marticolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e, comunque, non inferiori a tre volte la tassa di iscrizione e la quota associativa annuale.

Il numero dei soci ordinari è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’adesione alle categorie di soci dell’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea.
La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito al loro diritto nei confronti dell’Associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale.
Chiunque desideri diventare socio, deve rivolgere all’Associazione domanda scritta recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti.
La domanda di ammissione del minorenne deve essere presentata dal padre o da chi ne fa le veci.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.


Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, ordinari e benemeriti ed  è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
· Avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax, email o sms agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria
a) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
b) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
c) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
d) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
e) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b)scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Il Comitato direttivo:
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
2) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
3) l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;
4) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, da mettere a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’assemblea che deve approvarli;
5) la nomina dei dipendenti ed impiegati dell’Associazione e la determinazione della loro retribuzione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
I consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, allo stesso subentra di diritto il primo dei non eletti. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l’accettazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
Se il Presidente cessa dalla sua funzione per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d’urgenza da uno dei membri, elegge il nuovo Presidente.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Art. 11 IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.


Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da contributi assegnati da Enti pubblici e privati;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
- da iniziative promozionali;

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.


Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.


Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Nessun commento:

Posta un commento